La Rete Natura 2000
di Gian Andrea Pagnoni
ultima modifica 4 agosto 2009
Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una “rete”) di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell’Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (recepita dal DPR 357/1997 e successive modifiche nel DPR 120/2003) e delle specie di uccelli indicati nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" (recepita dalla Legge 157/1992).
ultima modifica 4 agosto 2009
Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una “rete”) di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell’Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (recepita dal DPR 357/1997 e successive modifiche nel DPR 120/2003) e delle specie di uccelli indicati nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" (recepita dalla Legge 157/1992).
La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva “Habitat” (art.3), è attualmente composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva “Uccelli”, e i Siti di Importanza Comunitaria , i quali possono essere proposti (pSIC) o definitivi (SIC). Tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione.
Come viene descritto nei prossimi paragrafi, nel tempo, i SIC saranno sostitutiti dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). In diverse Regioni italiane il progetto Bioitaly ha portato alla identificazione di altri due tipi di aree: i Siti di Importanza Nazionale (SIN) e i Siti di Importanza Regionale (SIR). Queste ulteriori aree (SIN e SIR) non è collegata all’attuazione della direttiva Habitat ma costituisce un approfondimento del quadro conoscitivo a livello regionale, normato da appositi regolamenti.
L’individuazione dei siti da proporre è stata realizzata in Italia dalle singole Regioni e Province autonome in un processo coordinato a livello centrale. Essa ha rappresentato l’occasione per strutturare una rete di referenti scientifici di supporto alle Amministrazioni regionali, in collaborazione con le associazioni scientifiche italiane di eccellenza (l’Unione Zoologica Italiana, la Società Botanica Italiana, la Società Italiana di Ecologia). Le attività svolte, finalizzate al miglioramento delle conoscenze naturalistiche sul territorio nazionale, vanno dalla realizzazione delle check-list delle specie alla descrizione della trama vegetazionale del territorio, dalla realizzazione di banche dati sulla distribuzione delle specie all’avvio di progetti di monitoraggio sul patrimonio naturalistico, alla realizzazione di pubblicazioni e contributi scientifici e divulgativi.
Negli ultimi 25 anni è stata sviluppata una rete di oltre 26.000 aree protette in tutti gli stati membri per una superficie totale di 850.000 km2, che rappresenta più del 20% della superficie territoriale europea.
L’Italia riveste un ruolo importante nell’ottica della protezione della natura a livello continentale: la Rete Natura 2000 in Italia è rappresentata da 503 ZPS (Zone di Protezione Speciale) e 2.256 SIC (Siti di Importanza Comunitaria) di cui 311 coincidenti con ZPS: il tutto occupa una superficie pari a 16,5% del territorio nazionale, con quasi 5 milioni di ettari.
La finalità della Rete Natura 2000
La maggior parte di noi, anche quelli che vivono in città, si saranno resi conto che ci sono alcuni uccelli come le rondini che si vedono soprattutto d’estate quando vengono a sistemare il nido lasciato l’anno precedente o altri come il pettirosso che si vedono soprattutto d’inverno quando saltellano tra i rami in cerca di cibo. Dove vanno questi individui nel periodo in cui non li vediamo? E’ di fatto noto a tutti che un granulo di polline, un uccello o un pipistrello abbiano la capacità di spostarsi a grandi distanze, ma non è noto a tutti a quale distanza si muovono e perché. La risposta è che vanno in altre parti del mondo per riprodursi o per svernare e questo lo rifanno tutti gli anni. Se si rovinasse l’ambiente in cui la rondine sverna (indipendentemente da quanto dista da qui quell’ambiente) darebbe a lei molte meno possibilità di tornare l’anno successivo, lo stesso se si rovinasse l’ambiente di nidificazione del pettirosso.
A partire dagli anni '80 il concetto di biodiversità e le problematiche relative alla progressiva perdita di diversità biologica a causa delle attività umane sono diventati oggetto di numerose convenzioni internazionali. Nel 1992, con la sottoscrizione della Convenzione di Rio sulla Biodiversità, tutti gli stati Membri della Comunità Europea hanno riconosciuto la conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali come priorità da perseguire, ponendosi come obiettivo quello di "anticipare, prevenire e attaccare alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita della diversità biologica in considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici".
Le conoscenze acquisite negli ultimi anni nel campo dell'ecologia e della biologia della conservazione hanno messo in evidenza come, per la tutela di habitat e specie, sia necessario operare in un'ottica di rete di aree che rappresentino, con popolazioni vitali e superfici adeguate, tutte le specie e gli habitat tipici dell'Europa, con le loro variabilità e diversità geografiche. La costituzione di una rete è finalizzata inoltre ad assicurare la continuità degli spostamenti migratori, dei flussi genetici delle varie specie e a garantire la vitalità a lungo termine degli habitat naturali.
Tale visione è presente a livello legislativo nelle due direttive comunitarie "Habitat" e "Uccelli" che rappresentano i principali strumenti innovatori della legislazione in materia di conservazione della natura e della biodiversità; in esse è colta l'importanza di una visione di tutela della biodiversità attraverso un approccio ad ampia scala geografica. L'approccio conservazionistico rivolto alle singole specie minacciate è superato e va affiancato da azioni volte alla tutela di tutta la diversità biologica, nelle sue componenti: genetica, di specie e di ecosistemi. Sulla scorta di tali considerazioni, l'Unione Europea, nell' art. 3 della Direttiva "Habitat", afferma la costituzione una rete ecologica europea denominata Natura 2000. Con Natura 2000 si sta costruendo un sistema di aree strettamente relazionato dal punto di vista funzionale e non un semplice insieme di territori isolati tra loro e scelti fra i più rappresentativi. Rete Natura 2000 attribuisce importanza non solo alle aree ad alta naturalità ma anche a quei territori contigui, indispensabili per mettere in relazione aree divenute distanti spazialmente ma vicine per funzionalità ecologica. Questa nuova impostazione di sistema si integra con la strategia del Consiglio d'Europa di promuovere un approccio piú comprensivo e meno parcellizzato del governo del territorio che ha portato alla adozione della Convenzione Europea sul Paesaggio.
Per la formulazione degli allegati della Direttiva "Habitat", un maggiore sforzo è stato compiuto per quegli habitat e specie particolarmente minacciati a livello comunitario e/o caratterizzati dalla presenza di specie di interesse comunitario, per i quali è stato istituito un nuovo codice di classificazione denominato "codice Natura 2000". Nel corso degli anni, anche nell'ambito dell'ampliamento delle conoscenze sulla biodiversità europea, la classificazione degli habitat, che continua a svilupparsi anche al di fuori del territorio comunitario, è in fase di revisione attraverso il programma EUNIS (European Nature Information System http://eunis.eea.europa.eu).
Gli habitat e le specie di interesse comunitario
Come abbiamo detto, la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" prevede che gli Stati membri dell'Unione individuino sul proprio territorio siti in cui siano presenti specie animali, vegetali e habitat la cui conservazione è considerata una priorità a livello europeo. Gli elenchi di specie e habitat di interesse europeo sono presentati nei 6 allegati alla Direttiva stessa:
- tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione;
- specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione;
- criteri di selezione dei siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria e designati quali zone speciali di conservazione;
- specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa;
- specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione;
- metodi e mezzi di cattura e di uccisione nonché modalità di trasporto vietati.
L’Italia riveste un ruolo importante nell’ottica della protezione della natura a livello continentale: su un totale di 198 habitat (di cui 64 prioritari) presenti in Europa ed elencati dalla Direttiva Habitat, ben 127 (di cui 31 prioritari) sono presenti in Italia.
Il valore delle aree seminaturali
Nello stesso titolo della Direttiva "Habitat" viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali (quelli meno modificati dall'uomo) ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.). Con ciò viene riconosciuto il valore, per la conservazione della biodiversità a livello europeo, di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra uomo e natura. Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva.
Stato di conservazione di una specie
E' l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio degli stati membri. Lo "stato di conservazione" è considerato "soddisfacente" quando: 1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene, 2) l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e 3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.
Specie di interesse comunitario
Le specie di interesse comunitario sono "le specie che nel territorio dell'Unione Europea (i) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure (ii) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure (iii) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure (iv) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione. Queste specie figurano o potrebbero figurare nell'allegato II e/o IV o V.
Nei suddetti allegati sono incluse numerose specie animali presenti in Italia, complessivamente 212 specie, di cui 55 Invertebrati e 157 Vertebrati.
Specie prioritarie (o asteriscate)
Le specie "prioritarie sono "le specie di interesse comunitario di cui al punto (i) (cioè quelle che sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio dell'Unione Europea. Delle specie di interesse comunitario, nell'Allegato II sono indicate 14 specie prioritarie: tra i Coleotteri, Carabus olympiae, Osmoderma eremita e Rosalia alpina, tra i Lepidotteri, Euplagia quadripunctaria, tra i Pesci, Acipenser naccari e Acipenser sturio, tra gli Anfibi, Salamandra atra aurorae e Pelobates fuscus insubricus, tra i Rettili, Caretta caretta, tra i Mammiferi, Canis lupus, Ursus arctos, Monachus monachus, Cervus elaphus corsicanus e Rupicapra pyrenaica ornata. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (*) nell'allegato II e sono quasi tutte inserite anche nell'allegato IV (specie a protezione rigorosa).
Specie di uccelli di interesse comunitario
La Direttiva "Habitat" ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la conservazione della natura in tutti gli Stati dell'Unione, ma già dal 1979 vige la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" concernente la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici. La Direttiva "Uccelli" (attualmente in vigore e integrata all'interno delle previsioni della Direttiva "Habitat") prevede una serie di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli e l'individuazione da parte degli Stati membri dell'Unione di aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS).
L'elenco delle specie di uccelli è presentato nei 5 allegati alla Direttiva "Uccelli":
Le specie di interesse comunitario sono "le specie che nel territorio dell'Unione Europea (i) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure (ii) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure (iii) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure (iv) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione. Queste specie figurano o potrebbero figurare nell'allegato II e/o IV o V.
Nei suddetti allegati sono incluse numerose specie animali presenti in Italia, complessivamente 212 specie, di cui 55 Invertebrati e 157 Vertebrati.
Specie prioritarie (o asteriscate)
Le specie "prioritarie sono "le specie di interesse comunitario di cui al punto (i) (cioè quelle che sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio dell'Unione Europea. Delle specie di interesse comunitario, nell'Allegato II sono indicate 14 specie prioritarie: tra i Coleotteri, Carabus olympiae, Osmoderma eremita e Rosalia alpina, tra i Lepidotteri, Euplagia quadripunctaria, tra i Pesci, Acipenser naccari e Acipenser sturio, tra gli Anfibi, Salamandra atra aurorae e Pelobates fuscus insubricus, tra i Rettili, Caretta caretta, tra i Mammiferi, Canis lupus, Ursus arctos, Monachus monachus, Cervus elaphus corsicanus e Rupicapra pyrenaica ornata. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (*) nell'allegato II e sono quasi tutte inserite anche nell'allegato IV (specie a protezione rigorosa).
Specie di uccelli di interesse comunitario
La Direttiva "Habitat" ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la conservazione della natura in tutti gli Stati dell'Unione, ma già dal 1979 vige la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" concernente la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici. La Direttiva "Uccelli" (attualmente in vigore e integrata all'interno delle previsioni della Direttiva "Habitat") prevede una serie di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli e l'individuazione da parte degli Stati membri dell'Unione di aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS).
L'elenco delle specie di uccelli è presentato nei 5 allegati alla Direttiva "Uccelli":
- specie soggette a speciali misure di conservazione;
- specie di cui può essere autorizzata la caccia in tutta l'unione o in alcuni stati;
- specie di cui può essere autorizzato il commercio in tutta l'unione o in alcuni stati;
- mezzi di cattura vietati;
- aree prioritarie per la ricerca.
Le regioni biogeografiche e i siti della Rete Natura 2000
Il territorio dell’Unione Europea, in base a caratteristiche ecologiche omogenee, é stato suddiviso in 9 Regioni biogeografiche. Esse rappresentano la schematizzazione spaziale della distribuzione degli ambienti e delle specie raggruppate per uniformità di fattori storici, biologici, geografici, geologici, climatici, in grado di condizionare la distribuzione geografica degli esseri viventi.
Le Regioni biogeografiche individuate sono: boreale, atlantica, continentale, alpina, mediterranea, macaronesica, steppica, pannonica e la regione del Mar Nero, le ultime tre sono state aggiunte con l’ampliamento verso est dell’Unione Europea. Il territorio italiano è interessato da tre di queste regioni: quella mediterranea, quella continentale e infine quella alpina.
Le delimitazioni delle aree biogeografiche, a cui si riferiscono i siti Natura 2000, interessano quindi vaste aree indipendenti dai confini politico-amministrativi, superando così il concetto basato sui confini nazionali e introducendo quello di unità ambientali.
Nell’aprile 2000 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha pubblicato l'elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. Nel marzo del 2005 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha pubblicato l'elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) per la regione biogeografica mediterranea e l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale.
Zone di Protezione Speciale (ZPS)
Anche le ZPS, come i SIC, non sono aree protette in senso stretto, ma sono previste e regolamentate dalla direttiva comunitaria 79/409 "Uccelli", recepita dall'Italia dalla legge sulla caccia n. 157/92. L'obiettivo delle ZPS è la "conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico", che viene raggiunta non soltanto attraverso la tutela delle popolazioni ma anche proteggendo i loro habitat naturali. La designazione di una Zona di Protezione Speciale avviene nel seguente modo:
Individuazione delle ZPS: avviene da parte delle Regioni e delle Province Autonome coordinate dal Ministero dell’Ambiente;
Collocazione in elenco nazionale: il Ministero dell’Ambiente esamina la documentazione relativa ai siti presentati
Invio documentazione e lettera di designazione alla Commissione europea: la Commissione verifica la corrispondenza della documentazione e la sufficienza del numero delle aree individuate rispetto allo studio IBA (Important Bird Area, descritta sotto)
Designazione delle ZPS: avviene con lettera di designazione inviata alla Commissione europea.
Diversamente dai SIC, che un giorno diventeranno tutti ZSC, le ZPS rimarranno tali.
Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
I SIC non sono aree protette nel senso tradizionale perché non rientrano nella legge quadro sulle aree protette n. 394/91, ma nascono con la Direttiva Habitat, recepita dal DPR 357/1997 come modificato dal DPR 120/2003, finalizzata alla conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario e sono designati per tutelare la biodiversità attraverso specifici piani di gestione. La designazione di un SIC avviene come segue:
Attualmente il processo di approvazione dei SIC previsti dall'Italia è concluso: con le Decisioni 2009/93/CE, 2009/91/CE e 2009/95/CE del 12/12/2008 la Commissione ha adottato il secondo elenco aggiornato dei SIC rispettivamente delle Regioni Biogeografiche Continentale, Alpina e Mediterranea.
In seguito all’accordo tra la Commissione ed ognuno degli Stati membri, "lo Stato membro interessato designa tale sito come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni. Nella designazione a ZSC si stabiliscono le priorità in funzione dell’importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all’allegato I o di una o più specie di cui all’allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti." (art.4, comma 4 della Direttiva Habitat). In Italia i SIC elencati nella lista ufficiale sono designati come "Zone speciali di conservazione" dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con decreto adottato d’intesa con ciascuna regione interessata.
Important Bird Area (IBA)
La conservazione dell'avifauna è uno dei molti aspetti di una più generale politica di conservazione della biodiversità. Molte specie di uccelli sono minacciate di estinzione a causa di perdita di habitat; questa è dovuta ad esempio alla deforestazione, all'urbanizzazione, al passaggio da una coltura tradizionale ad una intensiva, al sorgere di barriere e infrastrutture. Onde evitare tutto questo risultano quindi necessari progetti che mirano alla protezione e alla conservazione dell'avifauna; con questa logica nasce il concetto di IBA (Important Bird Area, aree importanti per gli uccelli) sviluppato da BirdLife International, un insieme di associazioni con l'obiettivo della conservazione avifaunistica. Le IBA infatti sono aree che si stanno circoscrivendo in tutto il mondo e il loro numero è in continuo aumento. Molti paesi nel mondo si stanno dotando di database di siti prioritari per gli uccelli. Nel nostro paese il progetto IBA viene seguito e curato dalla LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) che ha stabilito che "una zona viene individuata come IBA se ospita percentuali significative di popolazioni di specie rare o minacciate oppure se ospita eccezionali concentrazioni di uccelli di altre specie".
Il primo inventario delle IBA in Italia è del 1989, seguito da quello aggiornato e più esteso del 2000. Recentemente inoltre sono stati mappati tutti i siti (in carta a scala 1:25000), aggiornati i dati ornitologici ed è stata perfezionata la coerenza della rete.
Le IBA identificate oggi in Italia sono 172 e ricoprono una superficie terrestre complessiva di 4.987.118 ettari; esse rappresentano sostanzialmente tutte le tipologie ambientali del nostro paese. Attualmente il 31,5% dell'area complessiva delle IBA risulta designata come ZPS mentre un ulteriore 20% è proposto come SIC.
Sebbene le IBA di per se non definiscono ambiti protetti dal punto di vista giuridico, esse sono molto importanti per la designazione di ambiti protetti quali soprattutto le ZPS. Infatti con le sentenze C-355/90 e C-347/98 la Comunità Europea ha condannato la Spagna e la Francia per aver omesso di classificare rispettivamente le "Marismas di Santoña" e le "Basses Corbieàres" in Zone di Protezione Speciale e di adottare le misure idonee a evitare l'inquinamento o il deterioramento degli habitat di detta zona, in ispregio delle disposizioni dell'art. 4 della direttiva 79/409/CEE "Uccelli".
Siti di Importanza Nazionale (SIN) e Siti di Importanza Regionale (SIR)
In considerazione dei contenuti dell’art.3 comma 1 del DPR 8 settembre 1997 n.357 che prevede che “le Regioni (...) individuano con proprio procedimento i siti in cui si trovano tipi di habitat (...) e habitat delle specie (...)”, in diverse Regioni italiane si sono succeduti nel tempo differenti atti normativi in materia, relativi alle modalità e procedure di recepimento della Direttiva comunitaria Habitat all’individuazione di pSIC, di ZPS, alla modifica dei perimetri dei siti individuati, nonché alla individuazione di SIN (Siti di Importanza Nazionale) e di SIR (Siti di Importanza Regionale).
L’individuazione di queste ulteriori aree (SIR e SIN) non è collegata all’attuazione della direttiva Habitat ma costituisce un approfondimento del quadro conoscitivo e alcune Regioni hanno approvato norme tecniche relative alle principali misure di conservazione da adottare nei Siti di Importanza Regionale (Piani di Gestione), nonché le indicazioni tecniche per l’individuazione e la pianificazione delle aree di collegamento ecologico.
Il progetto CORINE Biotopes
Lo scenario che ha portato alla formulazione della Rete Natura 2000 pone le sue basi di conoscenza scientifica nel progetto "CORINE Biotopes" che dal 1985 al 1991 ha portato ad una prima ricognizione, su base bibliografica, delle valenze naturalistiche presenti sul territorio europeo. Il progetto CORINE, attraverso la costruzione di sistemi gerarchici di riferimento, ha avviato il processo di informatizzazione e standardizzazione dei dati provenienti dai diversi Paesi. Mentre per le specie era già acquisita la struttura univoca del binomio linneano (il sistema inventato da Linneo per descrivere piante e animali con i due nomi del genere e della specie), per ció che riguarda gli habitat le difficoltà sono state maggiori poiché le conoscenze sono molto eterogenee. Tuttavia la tradizione europea della "fitosociologia" (scienza che descrive la vegetazione attraverso l'individuazione e la descrizione di tipologie ben definite) ha rappresentato un grande aiuto per la definizione degli ambienti naturali e seminaturali caratterizzati per lo piú da tipologie vegetazionali. La classificazione degli habitat del progetto CORINE è definita da un sistema gerarchico che, oltre a fornire una flessibilità strutturale (è possibile inserire facilmente nuove voci), permette di rispondere alle diverse realtà presenti sul territorio (sistemi costieri, praterie, foreste, ecc.).
Il progetto Bioitaly (Biotopes Inventory Of Italy)
Il progetto Bioitaly, finanziato dalla Unione Europea, è stato avviato dal Ministero dell’Ambiente attraverso il Servizio Conservazione della Natura proprio in attuazione della Direttiva Habitat 92/43 del 21 maggio 1992 e in virtù delle disposizioni della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette".
Le linee fondamentali di tale progetto riguardano la raccolta, l’organizzazione e la sistematizzazione delle informazioni sull’ambiente ed in particolare sui biotopi, sugli habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario (SIC) al fine di indirizzare specifiche forme di tutela e di gestione degli stessi. Il Progetto Bioitaly prevedeva, oltre all’adempimento degli obblighi comunitari, anche l’inviduazione di altre due categorie di siti di rango inferiore, i Siti di Importanza Nazionale (SIN) e i Siti di Importanza Regionale (SIR). In totale i siti censiti sono circa 2500.
Attraverso l’istituzione di due Comitati, quello Scientifico e quello Tecnico, e con il supporto tecnologico e organizzativo dell’ENEA, sono state sviluppate le linee guida per la realizzazione delle diverse fasi del progetto. Il database Bioitaly è stato progettato in maniera tale da consentire in futuro l’integrazione di tale banca dati con informazioni non richieste dalla UE ma importanti ai fini di una migliore conoscenza dei valori naturalistici nazionali.
La prima fase, esauritasi formalmente il 30 giugno 1995 ha previsto, con l’incarico alle Regioni e alle Province Autonome, attraverso la stretta collaborazione delle istituzioni scientifiche e in particolare con il coordinamento scientifico della Società Botanica Italiana, l’Unione Zoologica Italiana e la Società Italiana di Ecologia e con il supporto di una segreteria tecnica e di una rete informatica predisposte dall’ENEA, la redazione di un primo elenco ufficiale di siti di interesse comunitario (SIC) da sottoporre alla Commissione Europea in applicazione della Direttiva. La lista è stata aggiornata nei mesi successivi (dicembre 1995).
Unitamente all’elenco sono stati forniti i dati riguardanti anche le motivazioni ecologiche (habitat e specie) che ne giustificano la comunicazione. La fase si è formalmente conclusa con l’invio alla Commissione di circa 2700 siti di interesse comunitario.
Per la prima volta l’Italia fa parte di un primo gruppo di paesi che ha adempiuto per tempo agli obblighi della Direttiva. Ciò è stato possibile grazie alla stretta collaborazione tra il Ministero dell’Ambiente, le Regioni, le istituzioni scientifiche e le associazioni ambientaliste.
La seconda fase, che si è esaurita nel dicembre 1997, oltre a comprendere il completamento del censimento delle aree, sono state completate le schede Bioitaly relative ai siti di importanza nazionale e regionale (SIN e SIR). Ora si prevede la messa a punto di sistemi di verifica sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie nonché l’individuazione di criteri per la valutazione di appropriate azioni di tutela.
Le basi cartografiche utilizzate per la prima delimitazione dei siti sono molto difformi a scala di rappresentazione (da 1:10.000 a 1:100.000), qualità e supporto (cartaceo o digitale). Alcune Regioni inoltre non hanno presentato tutte le cartografie o addirittura non hanno presentato l’elenco dei siti, come accaduto per l’Alto Adige e per la Regione Sicilia, mentre altre regioni hanno persino cartografato gli habitat all’interno dei siti.
Il Progetto Bioitaly prevedeva nella sua terza fase anche la redazione di una Carta Ecologica d’Italia in scala 1:250.000. Nel progetto era prevista l’acquisizione della versione definitiva della CORINE Land Cover previa una trasformazione di scala che garantisse la leggibilità della carta fino al 30 livello della tipologia di uso del suolo. Sulla base cartografica così ottenuta dovevano essere riportati i limiti di tulle le aree protette, le emergenze naturalistiche nonché i siti di importanza comunitaria, nazionale e regionale individuati con il Progetto Bioitaly. A questa prima fase doveva seguire una valutazione qualitativa delle tipologie d’uso sulla base di una serie di classi e indici di qualità ambientale che, nella versione aggiornata al gennaio 1998, prevedeva dì inserire i boschi naturali e semi-naturali nel 20 livello di qualità (livello B) degli 8 previsti. L’interesse di questa carta ai fini dei futuro IFN è quindi molto limitato causa la scala prevista e lo scarso dettaglio della tipologia proposta.
Viene così realizzata una rete di aree protette che rappresenta un punto di riferimento di respiro continentale. Concluso il Progetto Bioitaly, almeno nelle sue parti essenziali, il Ministero dell’Ambiente ha avviato recentemente una serie di progetti per il completamento delle conoscenze relative alle risorse naturali SU scala nazionale. Tali attività intendono soddisfare le esigenze informative definite nel loro complesso come Carta della Natura dalla Legge quadro sulle aree protette n. 394 del 13 dicembre 1991 ed attuare quanto previsto dal Disegno di Legge approvato dalla Camera il 31/7/97 sulla predisposizione dell’inventano Nazionale delle Risorse Naturali. I vari progetti esecutivi, alcuni dei quali riguardano nello specifico le aree boscate, si trovano attualmente in fase iniziale o sono addirittura ancora allo studio.
Il territorio dell’Unione Europea, in base a caratteristiche ecologiche omogenee, é stato suddiviso in 9 Regioni biogeografiche. Esse rappresentano la schematizzazione spaziale della distribuzione degli ambienti e delle specie raggruppate per uniformità di fattori storici, biologici, geografici, geologici, climatici, in grado di condizionare la distribuzione geografica degli esseri viventi.
Le Regioni biogeografiche individuate sono: boreale, atlantica, continentale, alpina, mediterranea, macaronesica, steppica, pannonica e la regione del Mar Nero, le ultime tre sono state aggiunte con l’ampliamento verso est dell’Unione Europea. Il territorio italiano è interessato da tre di queste regioni: quella mediterranea, quella continentale e infine quella alpina.
Le delimitazioni delle aree biogeografiche, a cui si riferiscono i siti Natura 2000, interessano quindi vaste aree indipendenti dai confini politico-amministrativi, superando così il concetto basato sui confini nazionali e introducendo quello di unità ambientali.
Nell’aprile 2000 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha pubblicato l'elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. Nel marzo del 2005 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha pubblicato l'elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) per la regione biogeografica mediterranea e l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale.
Zone di Protezione Speciale (ZPS)
Anche le ZPS, come i SIC, non sono aree protette in senso stretto, ma sono previste e regolamentate dalla direttiva comunitaria 79/409 "Uccelli", recepita dall'Italia dalla legge sulla caccia n. 157/92. L'obiettivo delle ZPS è la "conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico", che viene raggiunta non soltanto attraverso la tutela delle popolazioni ma anche proteggendo i loro habitat naturali. La designazione di una Zona di Protezione Speciale avviene nel seguente modo:
Individuazione delle ZPS: avviene da parte delle Regioni e delle Province Autonome coordinate dal Ministero dell’Ambiente;
Collocazione in elenco nazionale: il Ministero dell’Ambiente esamina la documentazione relativa ai siti presentati
Invio documentazione e lettera di designazione alla Commissione europea: la Commissione verifica la corrispondenza della documentazione e la sufficienza del numero delle aree individuate rispetto allo studio IBA (Important Bird Area, descritta sotto)
Designazione delle ZPS: avviene con lettera di designazione inviata alla Commissione europea.
Diversamente dai SIC, che un giorno diventeranno tutti ZSC, le ZPS rimarranno tali.
Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
I SIC non sono aree protette nel senso tradizionale perché non rientrano nella legge quadro sulle aree protette n. 394/91, ma nascono con la Direttiva Habitat, recepita dal DPR 357/1997 come modificato dal DPR 120/2003, finalizzata alla conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario e sono designati per tutelare la biodiversità attraverso specifici piani di gestione. La designazione di un SIC avviene come segue:
- Individuazione dei pSIC (proposto SIC): attraverso il programma Bioitaly l’Italia ha individuato sul territorio nazionale le aree proponibili come SIC;
- Collocazione in elenco nazionale: il Ministero dell’Ambiente esamina la documentazione relativa ai siti proposti da Regioni e Province autonome
- Invio documentazione alla Commissione Europea: la commissione si avvale della consulenza dell’European Topic Centre on Nature Conservation (ETCNC) di Parigi, che opera in collaborazione con l’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA)
- Analisi informazioni: lo ETCNC, in appositi seminari biogeografici, cui partecipano gli Stati membri, verifica la documentazione inviata, fornisce prescrizioni e definisce l’elenco dei SIC di ogni regione biogeografica.
Attualmente il processo di approvazione dei SIC previsti dall'Italia è concluso: con le Decisioni 2009/93/CE, 2009/91/CE e 2009/95/CE del 12/12/2008 la Commissione ha adottato il secondo elenco aggiornato dei SIC rispettivamente delle Regioni Biogeografiche Continentale, Alpina e Mediterranea.
In seguito all’accordo tra la Commissione ed ognuno degli Stati membri, "lo Stato membro interessato designa tale sito come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni. Nella designazione a ZSC si stabiliscono le priorità in funzione dell’importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all’allegato I o di una o più specie di cui all’allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti." (art.4, comma 4 della Direttiva Habitat). In Italia i SIC elencati nella lista ufficiale sono designati come "Zone speciali di conservazione" dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con decreto adottato d’intesa con ciascuna regione interessata.
Important Bird Area (IBA)
La conservazione dell'avifauna è uno dei molti aspetti di una più generale politica di conservazione della biodiversità. Molte specie di uccelli sono minacciate di estinzione a causa di perdita di habitat; questa è dovuta ad esempio alla deforestazione, all'urbanizzazione, al passaggio da una coltura tradizionale ad una intensiva, al sorgere di barriere e infrastrutture. Onde evitare tutto questo risultano quindi necessari progetti che mirano alla protezione e alla conservazione dell'avifauna; con questa logica nasce il concetto di IBA (Important Bird Area, aree importanti per gli uccelli) sviluppato da BirdLife International, un insieme di associazioni con l'obiettivo della conservazione avifaunistica. Le IBA infatti sono aree che si stanno circoscrivendo in tutto il mondo e il loro numero è in continuo aumento. Molti paesi nel mondo si stanno dotando di database di siti prioritari per gli uccelli. Nel nostro paese il progetto IBA viene seguito e curato dalla LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) che ha stabilito che "una zona viene individuata come IBA se ospita percentuali significative di popolazioni di specie rare o minacciate oppure se ospita eccezionali concentrazioni di uccelli di altre specie".
Il primo inventario delle IBA in Italia è del 1989, seguito da quello aggiornato e più esteso del 2000. Recentemente inoltre sono stati mappati tutti i siti (in carta a scala 1:25000), aggiornati i dati ornitologici ed è stata perfezionata la coerenza della rete.
Le IBA identificate oggi in Italia sono 172 e ricoprono una superficie terrestre complessiva di 4.987.118 ettari; esse rappresentano sostanzialmente tutte le tipologie ambientali del nostro paese. Attualmente il 31,5% dell'area complessiva delle IBA risulta designata come ZPS mentre un ulteriore 20% è proposto come SIC.
Sebbene le IBA di per se non definiscono ambiti protetti dal punto di vista giuridico, esse sono molto importanti per la designazione di ambiti protetti quali soprattutto le ZPS. Infatti con le sentenze C-355/90 e C-347/98 la Comunità Europea ha condannato la Spagna e la Francia per aver omesso di classificare rispettivamente le "Marismas di Santoña" e le "Basses Corbieàres" in Zone di Protezione Speciale e di adottare le misure idonee a evitare l'inquinamento o il deterioramento degli habitat di detta zona, in ispregio delle disposizioni dell'art. 4 della direttiva 79/409/CEE "Uccelli".
Siti di Importanza Nazionale (SIN) e Siti di Importanza Regionale (SIR)
In considerazione dei contenuti dell’art.3 comma 1 del DPR 8 settembre 1997 n.357 che prevede che “le Regioni (...) individuano con proprio procedimento i siti in cui si trovano tipi di habitat (...) e habitat delle specie (...)”, in diverse Regioni italiane si sono succeduti nel tempo differenti atti normativi in materia, relativi alle modalità e procedure di recepimento della Direttiva comunitaria Habitat all’individuazione di pSIC, di ZPS, alla modifica dei perimetri dei siti individuati, nonché alla individuazione di SIN (Siti di Importanza Nazionale) e di SIR (Siti di Importanza Regionale).
L’individuazione di queste ulteriori aree (SIR e SIN) non è collegata all’attuazione della direttiva Habitat ma costituisce un approfondimento del quadro conoscitivo e alcune Regioni hanno approvato norme tecniche relative alle principali misure di conservazione da adottare nei Siti di Importanza Regionale (Piani di Gestione), nonché le indicazioni tecniche per l’individuazione e la pianificazione delle aree di collegamento ecologico.
Il progetto CORINE Biotopes
Lo scenario che ha portato alla formulazione della Rete Natura 2000 pone le sue basi di conoscenza scientifica nel progetto "CORINE Biotopes" che dal 1985 al 1991 ha portato ad una prima ricognizione, su base bibliografica, delle valenze naturalistiche presenti sul territorio europeo. Il progetto CORINE, attraverso la costruzione di sistemi gerarchici di riferimento, ha avviato il processo di informatizzazione e standardizzazione dei dati provenienti dai diversi Paesi. Mentre per le specie era già acquisita la struttura univoca del binomio linneano (il sistema inventato da Linneo per descrivere piante e animali con i due nomi del genere e della specie), per ció che riguarda gli habitat le difficoltà sono state maggiori poiché le conoscenze sono molto eterogenee. Tuttavia la tradizione europea della "fitosociologia" (scienza che descrive la vegetazione attraverso l'individuazione e la descrizione di tipologie ben definite) ha rappresentato un grande aiuto per la definizione degli ambienti naturali e seminaturali caratterizzati per lo piú da tipologie vegetazionali. La classificazione degli habitat del progetto CORINE è definita da un sistema gerarchico che, oltre a fornire una flessibilità strutturale (è possibile inserire facilmente nuove voci), permette di rispondere alle diverse realtà presenti sul territorio (sistemi costieri, praterie, foreste, ecc.).
Il progetto Bioitaly (Biotopes Inventory Of Italy)
Il progetto Bioitaly, finanziato dalla Unione Europea, è stato avviato dal Ministero dell’Ambiente attraverso il Servizio Conservazione della Natura proprio in attuazione della Direttiva Habitat 92/43 del 21 maggio 1992 e in virtù delle disposizioni della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette".
Le linee fondamentali di tale progetto riguardano la raccolta, l’organizzazione e la sistematizzazione delle informazioni sull’ambiente ed in particolare sui biotopi, sugli habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario (SIC) al fine di indirizzare specifiche forme di tutela e di gestione degli stessi. Il Progetto Bioitaly prevedeva, oltre all’adempimento degli obblighi comunitari, anche l’inviduazione di altre due categorie di siti di rango inferiore, i Siti di Importanza Nazionale (SIN) e i Siti di Importanza Regionale (SIR). In totale i siti censiti sono circa 2500.
Attraverso l’istituzione di due Comitati, quello Scientifico e quello Tecnico, e con il supporto tecnologico e organizzativo dell’ENEA, sono state sviluppate le linee guida per la realizzazione delle diverse fasi del progetto. Il database Bioitaly è stato progettato in maniera tale da consentire in futuro l’integrazione di tale banca dati con informazioni non richieste dalla UE ma importanti ai fini di una migliore conoscenza dei valori naturalistici nazionali.
La prima fase, esauritasi formalmente il 30 giugno 1995 ha previsto, con l’incarico alle Regioni e alle Province Autonome, attraverso la stretta collaborazione delle istituzioni scientifiche e in particolare con il coordinamento scientifico della Società Botanica Italiana, l’Unione Zoologica Italiana e la Società Italiana di Ecologia e con il supporto di una segreteria tecnica e di una rete informatica predisposte dall’ENEA, la redazione di un primo elenco ufficiale di siti di interesse comunitario (SIC) da sottoporre alla Commissione Europea in applicazione della Direttiva. La lista è stata aggiornata nei mesi successivi (dicembre 1995).
Unitamente all’elenco sono stati forniti i dati riguardanti anche le motivazioni ecologiche (habitat e specie) che ne giustificano la comunicazione. La fase si è formalmente conclusa con l’invio alla Commissione di circa 2700 siti di interesse comunitario.
Per la prima volta l’Italia fa parte di un primo gruppo di paesi che ha adempiuto per tempo agli obblighi della Direttiva. Ciò è stato possibile grazie alla stretta collaborazione tra il Ministero dell’Ambiente, le Regioni, le istituzioni scientifiche e le associazioni ambientaliste.
La seconda fase, che si è esaurita nel dicembre 1997, oltre a comprendere il completamento del censimento delle aree, sono state completate le schede Bioitaly relative ai siti di importanza nazionale e regionale (SIN e SIR). Ora si prevede la messa a punto di sistemi di verifica sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie nonché l’individuazione di criteri per la valutazione di appropriate azioni di tutela.
Le basi cartografiche utilizzate per la prima delimitazione dei siti sono molto difformi a scala di rappresentazione (da 1:10.000 a 1:100.000), qualità e supporto (cartaceo o digitale). Alcune Regioni inoltre non hanno presentato tutte le cartografie o addirittura non hanno presentato l’elenco dei siti, come accaduto per l’Alto Adige e per la Regione Sicilia, mentre altre regioni hanno persino cartografato gli habitat all’interno dei siti.
Il Progetto Bioitaly prevedeva nella sua terza fase anche la redazione di una Carta Ecologica d’Italia in scala 1:250.000. Nel progetto era prevista l’acquisizione della versione definitiva della CORINE Land Cover previa una trasformazione di scala che garantisse la leggibilità della carta fino al 30 livello della tipologia di uso del suolo. Sulla base cartografica così ottenuta dovevano essere riportati i limiti di tulle le aree protette, le emergenze naturalistiche nonché i siti di importanza comunitaria, nazionale e regionale individuati con il Progetto Bioitaly. A questa prima fase doveva seguire una valutazione qualitativa delle tipologie d’uso sulla base di una serie di classi e indici di qualità ambientale che, nella versione aggiornata al gennaio 1998, prevedeva dì inserire i boschi naturali e semi-naturali nel 20 livello di qualità (livello B) degli 8 previsti. L’interesse di questa carta ai fini dei futuro IFN è quindi molto limitato causa la scala prevista e lo scarso dettaglio della tipologia proposta.
Viene così realizzata una rete di aree protette che rappresenta un punto di riferimento di respiro continentale. Concluso il Progetto Bioitaly, almeno nelle sue parti essenziali, il Ministero dell’Ambiente ha avviato recentemente una serie di progetti per il completamento delle conoscenze relative alle risorse naturali SU scala nazionale. Tali attività intendono soddisfare le esigenze informative definite nel loro complesso come Carta della Natura dalla Legge quadro sulle aree protette n. 394 del 13 dicembre 1991 ed attuare quanto previsto dal Disegno di Legge approvato dalla Camera il 31/7/97 sulla predisposizione dell’inventano Nazionale delle Risorse Naturali. I vari progetti esecutivi, alcuni dei quali riguardano nello specifico le aree boscate, si trovano attualmente in fase iniziale o sono addirittura ancora allo studio.
Il processo di individuazione e designazione dei siti
L’articolo 4 della Direttiva “Habitat” permette agli Stati membri di definire, sulla base di criteri chiari (riportati nell’allegato III della Direttiva stessa), la propria lista di Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC). I siti vengono individuati sulla base della presenza degli habitat e delle specie animali e vegetali elencate negli allegati I e II della Direttiva “Habitat”, ritenuti d’importanza comunitaria. Per le specie animali terrestri i siti corrispondono ai luoghi che presentano gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita e riproduzione. Per le specie acquatiche i siti vengono proposti solo se è possibile delimitare chiaramente una zona che presenti tali elementi. Esistono inoltre habitat e specie per la cui conservazione l’Unione Europea ha una particolare responsabilità in quanto rischiano di scomparire. Negli allegati sono contraddistinti da un asterisco e sono definiti habitat e specie prioritarie.
Trasmissione e selezione dei siti
Gli Stati Membri inviano l’elenco dei siti alla Commissione Europea - Direzione Generale dell’Ambiente. Per ogni sito individuato è necessario compilare una scheda (formulario Natura 2000) elaborata dalla Commissione ed adottata dai rappresentanti di tutti gli Stati Membri del Comitato Habitat istituito dall’art. 20 della direttiva. La scheda ha un formato standard e deve essere accompagnata da apposita cartografia. Il materiale viene trasmesso sia su supporto cartaceo (unico ad avere valore legale) che in versione informatica. L’analisi dei dati è affidata all’European Topic Centre on Nature Conservation and Biodiversity (ETC/NCB) con sede a Parigi che lavora per conto dell’Agenzia Europea per l’Ambiente a cui la Commissione ha affidato la gestione tecnica di Natura 2000. La valutazione della coerenza e della completezza delle informazioni trasmesse dagli Stati membri avviene in riferimento ad una divisione del territorio comunitario in sei aree biogeografiche approvate in sede di Comitato Habitat. Esse rappresentano la schematizzazione spaziale degli ambienti e delle specie raggruppate per uniformità di fattori storicobiologici, geografici, geologici, climatici e biotici in grado di condizionare la distribuzione geografica degli esseri viventi. Come abbiamo visto sopra, tali aree sono: boreale, atlantica, continentale, alpina, mediterranea e macaronesica. L’ETC/NCB verifica che l’elenco dei siti proposto da ogni Stato Membro per ogni regione biogeografica rispetti i criteri di selezione riportati dall’allegato III della direttiva. Tali criteri delineano il percorso metodologico per la costruzione della rete Natura 2000. Essi sono suddivisi in due distinte fasi che accenniamo ora per approfondire di seguito:
Dal punto di vista delle competenze amministrative, la Direttiva 92/43/CE affida alle Regioni (e alle Province Autonome) il compito di individuare i siti della rete Natura 2000 e di comunicarlo al ministero dell’Ambiente: “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano, con proprio procedimento, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat delle specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente, ai fini della formulazione della proposta del Ministro dell'ambiente alla Commissione europea, dei siti di importanza comunitaria, per costituire la rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata Natura 2000” (art. 3, par. 1).
Nel settembre 2002 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha reso pubbliche le “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”, di cui è stato tenuto particolare conto per la stesura del presente piano. All’interno di tale atto viene ribadito il ruolo della Regione quale “soggetto incaricato delle funzioni normative e amministrative connesse all’attuazione della direttiva Habitat”. Pertanto, le Regioni e le Province autonome “possono sottoporre la materia a propria disciplina legislativa organica”.
Seminari biogeografici
L’European Topic Center organizza seminari scientifici per ogni regione biogeografica allo scopo di valutare la completezza e coerenza delle liste di habitat e specie presenti nelle diverse aree proposte dagli Stati Membri. Ad essi partecipano i rappresentanti dei Ministeri dell’Ambiente degli Stati interessati alla regione biogeografica in esame, rappresentanti della Commissione Europea e dell’ ETC/NC, esperti indipendenti nominati dalla Commissione e inviati delle Organizzazioni non governative di livello europeo. Gli esperti svolgono una funzione autonoma di verifica delle informazioni e della corretta applicazione delle procedure previste da Habitat. Se si riscontrano insufficienze nella lista dei siti, la Commissione richiede agli Stati Membri di correggere le informazioni inviate adeguandole alle indicazioni emerse dal seminario. Questo può avvenire o inserendo nuovi siti o rivisitando i dati relativi a siti già presenti nella lista. Il procedimento è schematizzato in figura.
Fra il novembre del 1999 ed il febbraio 2002 si sono svolti i quattro seminari biogeografici riguardanti le aree mediterranea, alpina e continentale che interessano il territorio italiano. Il termine inizialmente previsto dalla Direttiva Habitat per la verifica e la selezione dei siti era il giugno 1998. Il mancato rispetto di tale scadenza si deve al ritardo con cui alcuni Stati hanno consegnato i loro dati. Inoltre l’ingresso di altri paesi nell’Unione (Austria, Svezia e Finlandia) ha posto la necessità di includere nuove tipologie di habitat prioritari nell’allegato I, che ha portato alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della direttiva 97/62/CE, allungando ulteriormente i tempi di applicazione.
La metodologia per l'individuazione dei siti
Per la scelta dei siti, la codificazione delle informazioni e la valutazione della qualità ambientale si sono seguiti i criteri stabiliti dalla Direttiva Habitat (Consiglio dello Comunità Europee, 1992) e dai successivi documenti intepretativi (Commissione Europea, 1994 e 1996). La direttiva stabiliva di individuare come Siti di Importanza Comunitaria tutte quelle aree che soddisfacessero una delle seguenti condizioni (allegato III della direttiva):
ospitare habitat o specie prioritarie secondo gli allegati I e II della direttiva;
ospitare habitat o specie non prioritarie ma comunque incluse negli allegati I e II della direttiva, purché il sito sia dì notevole importanza per la nazione oppure sia in posizione strategica per le rotte migratorie o ancora sia notevolmente esteso; il sito è ritenuto di importanza comunitaria anche se ospita un numero elevato di specie o habitat tra quelli elencati nella direttiva o infine se è di elevato valore ecologico globale.
La qualità di ciascun sito, attributo che servirà ad orientare le scelte della Commissione Europea nella costituzione della Rete Natura 2000, viene stabilita ancora secondo i criteri dall’allegato III della direttiva:
La descrizione del sito avveniva inoltre attraverso la stima della percentuale di superficie occupata dalle diverse forme di copertura del suolo classificate secondo una tipologia semplificata che prevede 23 tipi:
Il criterio di classificazione EUNIS
L’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) si è impeganta fin dal momento della sua istituzione a sostenere un programma per lo sviluppo di un sistema di classificazione degli habitat a livello europeo. La realizzazione di un sistema unico di classificazione si è resa necessaria per far fronte sia alla incoerenza delle informazioni ottenibili dai vari sistemi classificazione adottati precedentemente (e.g CORINE Land Cover, CORINE Biotopes), sia all’assenza di elementi descrittivi caratteristici di alcuni ambienti (e.g. ambienti marini e costieri). La classificazione EUNIS propone l’unificazione dei vari sistemi di classificazione secondo un metodo unitario che comprenda:
Definizione degli habitat EUNIS
Per le finalità dell’EUNIS un “habitat” è definito come “un luogo in cui le piante e/o gli animali normalmente vivono, caratterizzato primariamente dalle sue caratteristiche fisiche (topografia, fisiognomia degli animali e delle piante, caratteristiche del suolo, clima, qualità dell’acqua, ecc) e secondariamente dalle specie di piante ed animali che indi vivono”. Gli habitat sono necessariamente definiti entro una ben definita scala spaziale. Alcuni habitat EUNIS come “funghi e licheni della tundra” o “fanghi dei mari profondi” possono essere di vasta estensione. Altri possono essere rientranze delle rocce o sorgenti, che sono di estensione molto più limitata se non tendenti al puntiforme. Molti, ma non tutti, gli habitat EUNIS sono in effetti “biotopi”, ovvero “aree con particolari condizioni ambientali che sono sufficientemente uniformi per supportare una caratteristica associazione di organismi”. In generale, la scala selezionata per la Classificazione EUNIS è occupata da piccoli vertebrati, grandi invertebrati e piante vascolari ed è comparabile alla scala applicata per la classificazione della vegetazione nella fitosociologia tradizionale. Tutti gli habitat EUNIS, esclusi i più piccoli, occupano almeno 100 m2. Non è definito un limite superiore alla scala spaziale; gli habitat possono essere raggruppati in “complessi di habitat” che sono combinazioni ricorrenti frequentemente o mosaici di tipologie di habitat individuali che occupano almeno 10 ha e che possono essere inter-dipendenti. In questo senso un buon esempio è rappresentato dagli estuari, macroaree in cui coesistono acque dolci, acque di marea, distese fangose, stagni salmastri e altri habitat litorali.
La classificazione EUNIS è organizzata in modo gerarchico. Attualmente il sistema di classificazione si trova allo stato di aggiornamento relativo alla data 11/2006. Sono presenti 10 categorie di primo livello le cui definizioni sono elencate nella Tabella 3. Le varie tipologie di habitat sono ordinate gerarchicamente all’interno delle categorie riportate sopra. Il sistema di numerazione associato ad ogni categoria segue una codifica simile al CORINE Biotopes, ovvero:
Gestione dei siti e Valutazione di Incidenza
Inizialmente la direttiva habitat non imponeva un metodo in particolare per scegliere un sito o per gestirlo. Ogni Stato membro era libero di utilizzare il metodo che preferiva. Così, la regolamentazione varia da uno Stato all'altro:
Dall'inizio del 2000 ad oggi le modalità di gestione dei SIC ed anche le richieste di approfondimento degli Studi di Incidenza Ambientali sono molto variate. Nel senso che come sempre capita nelle procedure nuove ci sono diversità di attuazione e di interpretazione, con variazioni sostanziali nei vari stati europei e anche nelle diverse regioni degli stati, a seconda della sensibilità della Amministrazione competente o del funzionario di turno.
A livello europeo, per le modalità di gestione dei siti della Rete Natura 2000 la Commissione Europea ha pubblicato il Manuale per la gestione dei siti della Rete Natura (2000) in cui vi sono anche indicazioni specifiche alla metodologia procedurale della Valutazione di Incidenza (pagg. 15-28).
A livello nazionale è stato pubblicato il DM 17/10/2007 che individua i "criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)", a cui diverse regioni hanno fatto seguito con normative regionali.
Più nello specifico dei singoli habitat, nel 2008 la Commissione Europea ha pubblicato 24 linee guida di gestione per altrettanti habitat prioritari e di interesse comunitario. Ogni documento è costituito da circa 25 pagine dove vengono indicate:
L’articolo 4 della Direttiva “Habitat” permette agli Stati membri di definire, sulla base di criteri chiari (riportati nell’allegato III della Direttiva stessa), la propria lista di Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC). I siti vengono individuati sulla base della presenza degli habitat e delle specie animali e vegetali elencate negli allegati I e II della Direttiva “Habitat”, ritenuti d’importanza comunitaria. Per le specie animali terrestri i siti corrispondono ai luoghi che presentano gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita e riproduzione. Per le specie acquatiche i siti vengono proposti solo se è possibile delimitare chiaramente una zona che presenti tali elementi. Esistono inoltre habitat e specie per la cui conservazione l’Unione Europea ha una particolare responsabilità in quanto rischiano di scomparire. Negli allegati sono contraddistinti da un asterisco e sono definiti habitat e specie prioritarie.
Trasmissione e selezione dei siti
Gli Stati Membri inviano l’elenco dei siti alla Commissione Europea - Direzione Generale dell’Ambiente. Per ogni sito individuato è necessario compilare una scheda (formulario Natura 2000) elaborata dalla Commissione ed adottata dai rappresentanti di tutti gli Stati Membri del Comitato Habitat istituito dall’art. 20 della direttiva. La scheda ha un formato standard e deve essere accompagnata da apposita cartografia. Il materiale viene trasmesso sia su supporto cartaceo (unico ad avere valore legale) che in versione informatica. L’analisi dei dati è affidata all’European Topic Centre on Nature Conservation and Biodiversity (ETC/NCB) con sede a Parigi che lavora per conto dell’Agenzia Europea per l’Ambiente a cui la Commissione ha affidato la gestione tecnica di Natura 2000. La valutazione della coerenza e della completezza delle informazioni trasmesse dagli Stati membri avviene in riferimento ad una divisione del territorio comunitario in sei aree biogeografiche approvate in sede di Comitato Habitat. Esse rappresentano la schematizzazione spaziale degli ambienti e delle specie raggruppate per uniformità di fattori storicobiologici, geografici, geologici, climatici e biotici in grado di condizionare la distribuzione geografica degli esseri viventi. Come abbiamo visto sopra, tali aree sono: boreale, atlantica, continentale, alpina, mediterranea e macaronesica. L’ETC/NCB verifica che l’elenco dei siti proposto da ogni Stato Membro per ogni regione biogeografica rispetti i criteri di selezione riportati dall’allegato III della direttiva. Tali criteri delineano il percorso metodologico per la costruzione della rete Natura 2000. Essi sono suddivisi in due distinte fasi che accenniamo ora per approfondire di seguito:
- la prima riguarda la valutazione a livello nazionale dell’importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell’allegato I e per ciascuna specie dell’allegato II;
- la seconda la valutazione dell’importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali, cioè del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, della coerenza della rete Natura 2000.
Dal punto di vista delle competenze amministrative, la Direttiva 92/43/CE affida alle Regioni (e alle Province Autonome) il compito di individuare i siti della rete Natura 2000 e di comunicarlo al ministero dell’Ambiente: “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano, con proprio procedimento, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat delle specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente, ai fini della formulazione della proposta del Ministro dell'ambiente alla Commissione europea, dei siti di importanza comunitaria, per costituire la rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata Natura 2000” (art. 3, par. 1).
Nel settembre 2002 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha reso pubbliche le “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”, di cui è stato tenuto particolare conto per la stesura del presente piano. All’interno di tale atto viene ribadito il ruolo della Regione quale “soggetto incaricato delle funzioni normative e amministrative connesse all’attuazione della direttiva Habitat”. Pertanto, le Regioni e le Province autonome “possono sottoporre la materia a propria disciplina legislativa organica”.
Seminari biogeografici
L’European Topic Center organizza seminari scientifici per ogni regione biogeografica allo scopo di valutare la completezza e coerenza delle liste di habitat e specie presenti nelle diverse aree proposte dagli Stati Membri. Ad essi partecipano i rappresentanti dei Ministeri dell’Ambiente degli Stati interessati alla regione biogeografica in esame, rappresentanti della Commissione Europea e dell’ ETC/NC, esperti indipendenti nominati dalla Commissione e inviati delle Organizzazioni non governative di livello europeo. Gli esperti svolgono una funzione autonoma di verifica delle informazioni e della corretta applicazione delle procedure previste da Habitat. Se si riscontrano insufficienze nella lista dei siti, la Commissione richiede agli Stati Membri di correggere le informazioni inviate adeguandole alle indicazioni emerse dal seminario. Questo può avvenire o inserendo nuovi siti o rivisitando i dati relativi a siti già presenti nella lista. Il procedimento è schematizzato in figura.
Fra il novembre del 1999 ed il febbraio 2002 si sono svolti i quattro seminari biogeografici riguardanti le aree mediterranea, alpina e continentale che interessano il territorio italiano. Il termine inizialmente previsto dalla Direttiva Habitat per la verifica e la selezione dei siti era il giugno 1998. Il mancato rispetto di tale scadenza si deve al ritardo con cui alcuni Stati hanno consegnato i loro dati. Inoltre l’ingresso di altri paesi nell’Unione (Austria, Svezia e Finlandia) ha posto la necessità di includere nuove tipologie di habitat prioritari nell’allegato I, che ha portato alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della direttiva 97/62/CE, allungando ulteriormente i tempi di applicazione.
La metodologia per l'individuazione dei siti
Per la scelta dei siti, la codificazione delle informazioni e la valutazione della qualità ambientale si sono seguiti i criteri stabiliti dalla Direttiva Habitat (Consiglio dello Comunità Europee, 1992) e dai successivi documenti intepretativi (Commissione Europea, 1994 e 1996). La direttiva stabiliva di individuare come Siti di Importanza Comunitaria tutte quelle aree che soddisfacessero una delle seguenti condizioni (allegato III della direttiva):
ospitare habitat o specie prioritarie secondo gli allegati I e II della direttiva;
ospitare habitat o specie non prioritarie ma comunque incluse negli allegati I e II della direttiva, purché il sito sia dì notevole importanza per la nazione oppure sia in posizione strategica per le rotte migratorie o ancora sia notevolmente esteso; il sito è ritenuto di importanza comunitaria anche se ospita un numero elevato di specie o habitat tra quelli elencati nella direttiva o infine se è di elevato valore ecologico globale.
La qualità di ciascun sito, attributo che servirà ad orientare le scelte della Commissione Europea nella costituzione della Rete Natura 2000, viene stabilita ancora secondo i criteri dall’allegato III della direttiva:
- per gli habitat: rappresentatività sul sito, superficie, grado di conservazione;
- per le specie: dimensione e densità della popolazione, grado di conservazione dell’habitat, grado di isolamento della popolazione, valore del sito per la conservazione della specie.
- In aggiunta ai criteri sopra specificati il Comitato Scientifico del Progetto Bioitaly ha consigliato alle Regioni/Province autonome di includere nell’elenco complessivo dei siti proposti per l’Italia (siti comunitari, nazionali e regionali) le seguenti categorie di aree:
- aree protette;
- Biotopi CORINE;
- aree segnalate dalla Società Botanica Italiana;
- aree in cui sono presenti habitat o specie proposti per l’integrazione della direttiva.
La descrizione del sito avveniva inoltre attraverso la stima della percentuale di superficie occupata dalle diverse forme di copertura del suolo classificate secondo una tipologia semplificata che prevede 23 tipi:
- mare, bracci di mare;
- fiumi ed estuari, melme e banchi di sabbia, lagune;
- stagni salmastri, prati salmi, steppe saline;
- dune litoranee, spiagge sabbiose, machair;
- spiagge qhiaiose, scoghere marine, isolotti;
- corpi d’acqua interni;
- torbiere, stagni, paludi;
- brughiere, boscaglie, macchia, gariga, friganee;
- praterie aride, steppe;
- praterie umide, praterie di mesofite;
- praterie alpine e subalpine
- colture cerealicole estensive
- risaie
- praterie migliorate
- altri terreni agricoli
- foreste di caducifoglie
- foreste di conifere
- foreste di sempreverdi
- fareste miste
- impianti forestali a monocoltura
- arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti)
- habitat rocciosi, detriti di falda, aree sabbiose, nevi e ghiacciai perenni
- altri (centri abitati, strade, discariche, miniere, aree industriali)
Il criterio di classificazione EUNIS
L’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) si è impeganta fin dal momento della sua istituzione a sostenere un programma per lo sviluppo di un sistema di classificazione degli habitat a livello europeo. La realizzazione di un sistema unico di classificazione si è resa necessaria per far fronte sia alla incoerenza delle informazioni ottenibili dai vari sistemi classificazione adottati precedentemente (e.g CORINE Land Cover, CORINE Biotopes), sia all’assenza di elementi descrittivi caratteristici di alcuni ambienti (e.g. ambienti marini e costieri). La classificazione EUNIS propone l’unificazione dei vari sistemi di classificazione secondo un metodo unitario che comprenda:
- Dati su Specie, Habitats e Siti compilati sulla base della rete Natura 2000 (Direttive Habitat e Uccelli)
- Dati raccolti da diversi progetti (e.g. EIONET), vari database o dati pubblicati da ETC/NPB (ovvero European Topic Centre for Nature Conservation)
- Dati su Specie, Habitats e Siti inclusi in convenzioni internazionali di rilievo (e.g. Ramsar, Berna,ecc) o dalle Liste Rosse nazionali e internazionali
- Dati specifici raccolti nell’ambito di campagne di monitoraggio coordinate dall’EEA che costituiscono un nucleo informativo aggiornato periodicamente
- la nomenclatura CORINE Biotopes
- la classificazione degli habitat paleartici
- l’Allegato I della direttiva Habitat 92/43/CE
- la nomenclatura CORINE Land Cover
- la classificazione degli Habitat Nordici
- la classificazione BioMar degli habitat marini
Definizione degli habitat EUNIS
Per le finalità dell’EUNIS un “habitat” è definito come “un luogo in cui le piante e/o gli animali normalmente vivono, caratterizzato primariamente dalle sue caratteristiche fisiche (topografia, fisiognomia degli animali e delle piante, caratteristiche del suolo, clima, qualità dell’acqua, ecc) e secondariamente dalle specie di piante ed animali che indi vivono”. Gli habitat sono necessariamente definiti entro una ben definita scala spaziale. Alcuni habitat EUNIS come “funghi e licheni della tundra” o “fanghi dei mari profondi” possono essere di vasta estensione. Altri possono essere rientranze delle rocce o sorgenti, che sono di estensione molto più limitata se non tendenti al puntiforme. Molti, ma non tutti, gli habitat EUNIS sono in effetti “biotopi”, ovvero “aree con particolari condizioni ambientali che sono sufficientemente uniformi per supportare una caratteristica associazione di organismi”. In generale, la scala selezionata per la Classificazione EUNIS è occupata da piccoli vertebrati, grandi invertebrati e piante vascolari ed è comparabile alla scala applicata per la classificazione della vegetazione nella fitosociologia tradizionale. Tutti gli habitat EUNIS, esclusi i più piccoli, occupano almeno 100 m2. Non è definito un limite superiore alla scala spaziale; gli habitat possono essere raggruppati in “complessi di habitat” che sono combinazioni ricorrenti frequentemente o mosaici di tipologie di habitat individuali che occupano almeno 10 ha e che possono essere inter-dipendenti. In questo senso un buon esempio è rappresentato dagli estuari, macroaree in cui coesistono acque dolci, acque di marea, distese fangose, stagni salmastri e altri habitat litorali.
La classificazione EUNIS è organizzata in modo gerarchico. Attualmente il sistema di classificazione si trova allo stato di aggiornamento relativo alla data 11/2006. Sono presenti 10 categorie di primo livello le cui definizioni sono elencate nella Tabella 3. Le varie tipologie di habitat sono ordinate gerarchicamente all’interno delle categorie riportate sopra. Il sistema di numerazione associato ad ogni categoria segue una codifica simile al CORINE Biotopes, ovvero:
- categoria di primo livello: distinti da lettere
- categoria di secondo livello: distinti da numeri e lettere
- punto (.) di separazione
- elementi dei livelli successivi e relativi livelli nidificati: distinti da numeri e lettere
- A Habitat marini
- B Habitat costieri
- C Acque interne di superficie
- D Habitat fangosi, terreni paludosi, acquitrini
- E Habitat a praterie e terreni dominati da muschi, licheni ed erbacee
- F Brughiere, sterpaglie e tundra
- G Boschi, foreste e terreni boscati
- H Habitat non vegetati o scarsamente vegetati
- I Habitat agricoli, orticoli e domestici regolarmente o recentemente coltivati
- J Habitat di costruzioni, industriali o artificiali
Gestione dei siti e Valutazione di Incidenza
Inizialmente la direttiva habitat non imponeva un metodo in particolare per scegliere un sito o per gestirlo. Ogni Stato membro era libero di utilizzare il metodo che preferiva. Così, la regolamentazione varia da uno Stato all'altro:
- strategie di acquisto di terreni (Danimarca, Paesi Bassi);
- piani di gestione che rendono obbligatori dei lavori di restauro (Belgio in Vallonia);
- piani di gestione che regolamentano il traffico durante certi periodi dell'anno (Belgio nella regione fiamminga);
- gestione che necessita l'utilizzo di permessi per la realizzazione di alcune attività (Finlandia).
Dall'inizio del 2000 ad oggi le modalità di gestione dei SIC ed anche le richieste di approfondimento degli Studi di Incidenza Ambientali sono molto variate. Nel senso che come sempre capita nelle procedure nuove ci sono diversità di attuazione e di interpretazione, con variazioni sostanziali nei vari stati europei e anche nelle diverse regioni degli stati, a seconda della sensibilità della Amministrazione competente o del funzionario di turno.
A livello europeo, per le modalità di gestione dei siti della Rete Natura 2000 la Commissione Europea ha pubblicato il Manuale per la gestione dei siti della Rete Natura (2000) in cui vi sono anche indicazioni specifiche alla metodologia procedurale della Valutazione di Incidenza (pagg. 15-28).
A livello nazionale è stato pubblicato il DM 17/10/2007 che individua i "criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)", a cui diverse regioni hanno fatto seguito con normative regionali.
Più nello specifico dei singoli habitat, nel 2008 la Commissione Europea ha pubblicato 24 linee guida di gestione per altrettanti habitat prioritari e di interesse comunitario. Ogni documento è costituito da circa 25 pagine dove vengono indicate:
- le caratteristiche dell'habitat in relazione alla distribuzione europea (con maggiore dettaglio rispetto al Manuale di Interpretazione europeo degli habitat);
- le azioni ricorrenti da svolgere per mantenerlo;
- le specie che dipendono dall'habitat;
- indicazioni su come stimare i costi di gestione e dei fondi comunitari utilizzabili;
- la bibliografia e le esperienze di gestione più significative.
- I documenti sono in inglese e sono scaricabili a questo link nel sito della Comunità Europea.